Il raggiungimento dell’indipendenza economica della figlia maggiorenne non giustifica l’assegnazione della casa familiare se non previo accertamento delle circostanze concrete da parte del giudice del merito. Cass. sez. I civ. sent. 20 aprile 2026, n. 10301

Martedì, 21 Aprile 2026
Giurisprudenza | Assegnazione della casa | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Ord., 20/04/2026, n. 10301 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Posto che l'assegnazione della casa familiare risponde all'esigenza di conservare l'"habitat" domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, le esigenze di tutela dell'interesse della prole vengono meno allorquando i figli divenuti maggiorenni raggiungano l'autosufficienza economica iniziando ad espletare una attività lavorativa e a dimostrare il raggiungimento di una adeguata capacità economica.

A tale scopo non è richiesto un lavoro stabile a tempo indeterminato essendo sufficienti un reddito o il possesso di una entrata tale da garantire il soddisfacimento delle più essenziali esigenze di vita quotidiana, né, d’altro canto, è plausibile ritenere che tale obbligo possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura nonostante il mancato raggiungimento dell'autosufficienza, essendo tenuto, il giudice del merito, a valutare, con prudente apprezzamento, le circostanze che giustificano il permanere dell’obbligo di mantenimento o l'assegnazione dell'immobile, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari.

Nella fattispecie, il conseguimento della borsa di studio al termine del completamento del suo percorso formativo da parte della figlia e l'espletamento di una attività lavorativa che garantisce alla stessa una certa autonomia rappresentano indici significativi del raggiungimento di una adeguata capacità lavorativa che deve essere desunta dal titolo di studio conseguito e dalla sua qualificazione professionale, circostanze queste che la Corte Territoriale, in concreto, avrebbe dovuto valutare.

Rif. Leg. Artt. 337-ter, 337-sexies c.c.

Assegnazione della casa familiare – Tutela della prole minore – Limiti di tempo - Indipendenza economica – Raggiungimento dell’autonomia – Accertamento in concreto                                                                                                                        

editor: Fossati Cesare