Sull’elusione dei provvedimenti disposti dal giudice civile in tema di esercizio del diritto di visita - Tribunale di Taranto, Sez. I, Sent., 26 gennaio 2026, n. 219

Martedì, 21 Aprile 2026
Giurisprudenza | Merito | Diritto penale della famiglia Sezione Ondif di Taranto
Tribunale di Taranto, Sez. I, Sent., 26 gennaio 2026, n. 219; Dott. Cicinelli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Integra il reato di cui all'art. 388, comma 2, c.p., colui che ponga in essere condotte elusive inficianti l'esecuzione dei provvedimenti disposti dal giudice civile, amministrativo o contabile, laddove riguardino l'affidamento dei figli minori o di altre persone incapaci o, ancora, dispongano misure cautelari per la tutela del possesso, della proprietà e del credito.
Con specifico riferimento alle ipotesi di elusione dei provvedimenti disposti dal giudice civile in tema di affidamento dei figli minori e, più nel dettaglio, con riguardo all'esercizio del diritto di visita, per l'integrazione del reato in questione, non è sufficiente l'occasionale inosservanza della prescrizione giudiziaria ex se, risultando necessario il compimento di una condotta fraudolenta e simulata del reo, finalizzata a sottrarlo dolosamente e in mala fede dall'obbligo di consentire le visite dell'altro genitore; comportamento che ben può essere costituito da un mero rifiuto espresso dal soggetto agente, laddove risulti necessaria la sua collaborazione per l'attuazione del provvedimento.


Diritto penale della famiglia - Condotta fraudolenta - Elusione dell’esecuzione dei provvedimenti riguardanti il diritto di visita - Provvedimenti del giudice civile riguardo ai figli; Rif. Leg. Art. 388, comma 2, c.p.

 

editor: Ferrandi Francesca