In tema di notificazione degli atti giudiziari, ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c., la consegna dell’atto a persona di famiglia è validamente eseguita quando il consegnatario abbia compiuto quattordici anni e non risulti palesemente incapace, senza che incomba sull’ufficiale giudiziario l’obbligo di svolgere ulteriori indagini sull’età effettiva, sulla maturità del minore o sulla presenza di altri soggetti maggiorenni, né di darne conto nella relata, atteso che le attestazioni dell’ufficiale giudiziario fanno fede fino a querela di falso; ne consegue che, perfezionata la notifica, il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. decorre regolarmente e l’impugnazione proposta oltre tale termine è inammissibile.
Il Comune di Napoli agiva per il rilascio e per l’indennità di occupazione abusiva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, assumendo l’occupazione dal settembre 2005. Il convenuto rimaneva contumace e il Tribunale, con sentenza del 2016, accertava l’occupazione abusiva, ordinava il rilascio e condannava al pagamento dell’indennità. Nel 2024 il soccombente proponeva appello deducendo l’inesistenza/nullità della notifica dell’atto introduttivo del 2015 (eseguita, secondo la relata, a mani del figlio quindicenne) e, in subordine, chiedeva rimessione al primo grado e altre statuizioni. La Corte d’appello dichiarava l’appello inammissibile per tardività, ritenendo valida la notifica ex art. 139, comma 2, c.p.c. e quindi decorso il termine lungo ex art. 327 c.p.c.; la Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso, reputando manifestamente infondata la censura sulla notifica.
Processo civile – Notifica fatta a persona convivente minore - Notifica a persona di famiglia - Nullità della notificazione – Ricorso per cassazione per violazione di legge - Rif. Leg. artt. 96, comma 4, 139, comma 2, 160, 327, 360 co. 1 n. 3, 380 bis, comma 3 cod. proc. civ.