Al “ritrasferimento” dell’immobile consegue la perdita dei benefici prima casa se entro un anno non viene acquistata altra abitazione principale. Cass., sez. V civ. sent. 11 aprile 2026, n. 9143

Cass. civ., Sez. V, Ord., 11/04/2026, n. 9143 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In conformità alle disposizioni dell’art. 1, nota II-bis, comma 4, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, a mente del quale, in caso di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici “prima casa” prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, il contribuente conserva siffatti benefici se (e solo se) entro un anno dall'alienazione dell'immobile proceda all'acquisto di altro da adibire a propria abitazione principale, il ritrasferimento del bene alla società edile originariamente proprietaria previa corresponsione dell'identico prezzo convenuto quattro anni prima, attraverso il meccanismo dell'accollo di mutuo nel frattempo stipulato dalla contribuente, costituendo un nuovo contratto risolutore del primo, espressivo di capacità contributiva, è come tale tassabile in base alla tariffa propria di tutti i contratti produttivi di tali effetti.

E’ pertanto legittima la revoca da parte dell’Agenzia delle Entrate delle agevolazioni usufruite dalla contribuente al momento dell’acquisto della prima casa di abitazione.

 

Rif. Leg. Art. 1, nota II-bis, n. 4, tariffa allegata, parte prima, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

Agevolazioni prima casa – Trasferimento – Accordo solutorio – Revoca benefici                                                                                                                                 

editor: Fossati Cesare