Anche gli accordi patrimoniali tra i coniugi sono revocabili se sussistono i presupposti ex art. 2901 c.c. Cass. sez. III, civ. ord. 9 aprile 2026 n. 8992

Cass. Civile Ord. Sez. 3, 9.01.26 n. 8992                                                                                                                       per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

È insindacabile in sede di legittimità l’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito che, ritenuti sussistenti i requisiti di eventus damni e consilium fraudis,  ha dichiarato l’inefficacia ex art. 2901 c.c. della vendita da parte del marito alla moglie di diciannove immobili a titolo di adempimento degli obblighi di mantenimento assunti in sede di separazione consensuale omologata dal Tribunale poco tempo prima, e ciò in spregio dei diritti del creditore.

E’ inammissibile la richiesta di una rivalutazione dei fatti avanzata da parte ricorrente volta a far dichiarare che la situazione economica del debitore non avrebbe subito, nonostante la cessione dei beni de quibus, alcuna deminutio a sfavore dei creditori.

All’inammissibilità e infondatezza del ricorso ne consegue il rigetto, con conseguente condanna alle spese di soccombenza oltre che alle somme stabilite dall’art.96, commi terzo e quarto, c.p.c.

 

Rif. Leg. Artt. 2740, 2901 c.c.; Artt. 96, 360 c.p.c. 

Azione revocatoria – Presupposti – Accordo di separazione consensuale – Riesame del fatto – Inammissibilità – Doppia conforme – Condanna alle spese – Responsabilità processuale aggravata                                                                                                                                 

editor: Fossati Cesare