Eredità beneficiata. Basta la dichiarazione di credito per attivare l’azione di decadenza - Cass. Civ., Sez. II, ord.14 aprile 2026 n. 9539

Lunedì, 20 Aprile 2026
Giurisprudenza | Legittimità | Processo civile | Successioni
Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 14 aprile 2026 n. 9539 – Pres. Tedesco, Cons. Rel. Giannaccari per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di liquidazione concorsuale dell’eredità accettata con beneficio d’inventario, nel procedimento ex art. 779 c.p.c. conseguente all’istanza di nomina del curatore ex art. 509 c.c., il creditore che abbia presentato la dichiarazione di credito e partecipato al procedimento camerale è legittimato a promuovere in sede contenziosa l’azione di decadenza dell’erede dal beneficio d’inventario (artt. 498 e 505 c.c.), senza che sia necessario, ai fini della legittimazione, un previo accertamento definitivo del credito o la produzione di un titolo giudiziale certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una delibazione incidentale dell’“an” della pretesa. Ne consegue che l’intervento in giudizio di altri creditori, volto a conseguire la medesima declaratoria di decadenza in forza di autonome ragioni creditorie, integra intervento volontario autonomo (art. 105 c.p.c.), con conseguente legittimazione all’impugnazione.
 
Eredità beneficiata - Liquidazione concorsuale - Opposizione dei creditori - Dichiarazione di credito - Legittimazione ad agire - Decadenza dal beneficio d’inventario - Nomina del curatore - Procedimento camerale e fase contenziosa - Prova nuova in appello - Intervento volontario autonomo – Rif. Leg. artt. 495, 498, co. 2, 499, 505, 506, 509 cod. civ.; artt. 105, co. 1, 345, co. 3, 360 co. 1, n. 3, 380-bis.1, 779 co. 4 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria