In materia di impresa familiare, il ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi ex art. 696-bis c.p.c. è inammissibile quando la richiesta di “liquidazione della quota” (o di ulteriori pretese economiche collegate alla cessazione della collaborazione) presuppone l’accertamento dell’an del diritto e la risoluzione di contestazioni di merito, ovvero necessita di attività istruttoria incompatibile con il rito; la CTU non può essere utilizzata con finalità esplorative né per supplire a carenze di allegazione sul titolo e sul quantum, né per introdurre surrettiziamente un trattamento di fine rapporto non previsto dalla disciplina dell’impresa familiare.
Un partecipante ad una impresa familiare proponeva ricorso ex art. 696-bis c.p.c. chiedendo la nomina di un CTU commercialista/estimatore d’azienda per tentare la conciliazione e accertare cause e quantificazione di asseriti crediti (liquidazione della quota/pretese economiche connesse alla cessazione della collaborazione; quota del prezzo di futura vendita di un immobile; risarcimento da estromissione). Il resistente contestava radicalmente l’esistenza dei diritti azionati e richiamava pregresse decisioni: una sentenza passata in giudicato già eseguita quanto a utili e incrementi (impresa familiare), una pronuncia civile che qualificava come inesigibile un credito subordinato a condizione sospensiva (vendita dell’immobile), e una sentenza lavoro di rigetto della domanda risarcitoria.
Il Giudice ha valorizzato i limiti funzionali dell’ATP conciliativo escludendone l’uso esplorativo e ribadendo che l’accertamento tecnico preventivo presuppone, di regola, fatti tecnicamente valutabili e non controversi, mentre non è idoneo quando sono controverse le basi fattuali e giuridiche della pretesa e sono necessarie attività istruttorie. In tema di impresa familiare (art. 230-bis c.c.) ha inoltre escluso ogni automatica assimilazione della liquidazione della partecipazione a un “TFR” e rilevato la preclusione/duplicazione di domande già coperte da giudicato. Quanto al credito da promessa di pagamento collegata alla vendita dell’immobile, ha richiamato l’inesigibilità in pendenza di condizione sospensiva e, in ogni caso, l’inidoneità del rito prescelto. Conseguentemente, ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente alle spese, anche in applicazione del principio di soccombenza; nel quadro fattuale richiamato risultava inoltre menzionato un precedente tentativo cautelare di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. rigettato e una revocatoria ex art. 2901 c.c. accolta in sede civile.
Impresa familiare – Liquidazione della partecipazione - CTU – Limiti alla CTU – Rif. Leg. art. 230-bis cod. civ.; artt. 671 e 696-bis c.p.c.