Violazione degli obblighi di assistenza familiare. Sospensione condizionale della pena concessa se l’indigenza è reale e si paga la provvisionale - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 16 aprile 2026 n. 13871
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare e di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è inammissibile il ricorso per cassazione che censuri la subordinazione del beneficio al pagamento della provvisionale, ove la relativa questione non sia stata oggetto di specifico motivo di appello, non potendo i motivi aggiunti o le conclusioni scritte ampliare i temi devoluti al giudice del gravame. Inoltre, la subordinazione ex art. 165 c.p. è legittima quando, sulla base di una motivazione non manifestamente illogica, risulti esclusa l’inesigibilità dell’adempimento, dovendosi ritenere scriminante l’incapacità economica dell’obbligato solo se assoluta, persistente, oggettiva e incolpevole.
L’imputato, condannato per il delitto di cui all’art. 570, comma 2, n. 2, c.p. (condotte dal luglio 2016), proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino che, in parziale riforma, aveva rideterminato la pena (mesi 5 di reclusione ed Euro 400 di multa) e ridotto la provvisionale in favore della parte civile a Euro 15.000, confermando la subordinazione della sospensione condizionale al pagamento della provvisionale. Con i primi due motivi il ricorrente lamentava l’omessa valutazione della sua concreta capacità economica ai fini della subordinazione; con il terzo deduceva la mancanza dell’elemento soggettivo, sostenendo che l’inadempimento dipendesse da indigenza. La Corte di cassazione dichiarava il ricorso inammissibile: le doglianze sulla subordinazione non erano state devolute con specifico motivo di appello e, comunque, risultavano infondate alla luce degli elementi valorizzati sulla capacità lavorativa e sulle risorse dell’imputato.
Diritto penale - Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Mancato contributo al mantenimento della figlia minore - Inadempimento asseritamente dovuto a indigenza – Sospensione condizionale subordinata alla provvisionale - Inammissibilità per difetto di devoluzione - Rif. Leg. artt. 165, 570, comma 2, n. 2, 570-bis cod. pen.; art. 616 c.p.p.; art. 173 disp. att. c.p.p .
editor: Cianciolo Valeria
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