Il mero possesso di foto pedopornografiche non configura reato in difetto della prova del dolo. Tribunale Pen. Trieste, sent. 23 marzo 2026

Tribunale Trieste, Sent., 23/03/2026, n. 93 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il mero rinvenimento di foto pedopornografiche relative a minori in seguito all'uso di piattaforme online frequentate da migliaia di utenti non è sufficiente a dimostrare la consapevolezza della detenzione, essendo necessario un quid pluris costituito da un'attività di "manipolazione" del materiale medesimo che ne dia prova, al di là di ogni ragionevole dubbio.

Il dolo del reato sussiste infatti solo a fronte della prova che l'imputato abbia compiuto un'operazione materiale sulle foto, quali rinominarle, catalogarle o anche solo spostarle nel cestino, evidenziando tale attività una selezione consapevole dei "file", senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che non siano stati effettivamente visionati.

In difetto di tali interventi, come nella fattispecie accertato dalla consulenza tecnica d’ufficio, non può ritenersi provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la sussistenza del dolo del reato contestato.

Rif. Leg. Art. 162-ter, 600-quater, 610 c.p.

Violenza privata - Estinzione del reato - Possesso di materiale pedopornografico – Dolo – Prova – Consapevolezza della detenzione - Attività di manipolazione del materiale

editor: Fossati Cesare