Protezione internazionale e violenza di genere: nullità del decreto per motivazione apparente e violazione del dovere di cooperazione istruttoria - Cass. Civ., Sez. I, sent. 13 aprile 2026 n. 9333
Venerdì, 17 Aprile 2026
Giurisprudenza
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| Violenza - Ordini di protezione
In materia di protezione internazionale, è affetto da nullità per motivazione meramente apparente, ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., il decreto del giudice di merito che, pur riconoscendo in astratto la diffusione e la gravità di pratiche di violenza di genere quali il matrimonio forzato, nega la rilevanza persecutoria della vicenda personale della richiedente sulla base di elementi marginali o inconferenti (quali la maggiore età, la durata della convivenza o l’assenza di mutilazioni genitali), senza chiarire se il racconto sia ritenuto inattendibile ovvero semplicemente non rilevante ai fini della protezione.
Integra, altresì, violazione di legge l’omessa attivazione del dovere di cooperazione istruttoria officiosa, di cui all’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, qualora, in presenza di allegazioni attendibili di violenza domestica o di genere, il giudice ometta di verificare, mediante fonti qualificate e aggiornate, la concreta capacità dello Stato di origine di prevenire e reprimere tali condotte, anche quando esse siano perpetrate da soggetti non statuali.
La ricorrente, cittadina della Costa d’Avorio, di religione cristiana, aveva chiesto il riconoscimento della protezione internazionale, allegando di essere stata costretta dal padre a contrarre un matrimonio forzato con un uomo musulmano per estinguere un debito familiare. Nel corso del matrimonio, caratterizzato da poligamia, ella aveva subito maltrattamenti fisici, vessazioni religiose, minacce di sottoposizione a mutilazioni genitali femminili e violenze tali da provocarle un aborto.
Fuggita dal Paese di origine, la donna aveva affrontato un lungo percorso migratorio attraverso diversi Stati africani, subendo in Libia violenza sessuale sistematica da parte di militari, prima di giungere in Italia nell’agosto 2021.
La Commissione Territoriale aveva negato lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, riconoscendo tuttavia la protezione speciale ex art. 19 del D.Lgs. n. 286/1998. Il Tribunale di Campobasso aveva confermato il diniego della protezione internazionale, qualificando la vicenda come fatto privato di natura familiare e valorizzando l’assenza di una denuncia alle autorità del Paese di origine, nonché la mancanza di un rischio attuale in caso di rimpatrio.
La Corte di cassazione, adita dalla richiedente, ha accolto il ricorso, cassando il decreto impugnato e rinviando al Tribunale in diversa composizione, ravvisando motivazione apparente e omessa cooperazione istruttoria nella valutazione della violenza di genere allegata.
Stranieri – Stato di rifugiato - Protezione sussidiaria in presenza di un rischio effettivo di subire trattamenti inumani o degradanti nel Paese di origine – Matrimonio forzato – Violenza di genere - Minacce di sottoposizione a mutilazioni genitali femminili - Violazione del dovere di cooperazione istruttoria officiosa - Rif. Leg. artt. 132, comma 2, n. 4, 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; art. 60 della Convenzione di Istanbul; art. 19 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286; art. 32 del D. Lgs. 28 gennaio 2008
editor: Cianciolo Valeria
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