Amministrazione di sostegno: decisorietà del decreto di rigetto e limiti all’imposizione della misura in presenza di piena autodeterminazione - Cass. Civ., Sez. I, ord. 14 aprile 2026 n. 9376

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 14 aprile 2026 n. 9376 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Flamini per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

 
Il decreto con cui il giudice tutelare respinge la domanda di apertura dell’amministrazione di sostegno ha natura decisoria ed è, pertanto, ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimento destinato a incidere stabilmente su posizioni soggettive contrapposte. 
In tema di amministrazione di sostegno, la misura non può essere disposta nei confronti di soggetto che risulti pienamente capace di autodeterminarsi e che si opponga alla sua applicazione, in difetto di una condizione attuale di infermità o di menomazione fisica o psichica tale da renderlo, anche solo parzialmente o temporaneamente, incapace di provvedere ai propri interessi. 
La consulenza tecnica d’ufficio non costituisce atto dovuto, rientrando la valutazione della sua necessità nel potere discrezionale del giudice del merito, specie quando la richiesta abbia carattere meramente esplorativo e sia volta a supplire a carenze probatorie delle parti.
 
 
Due fratelli chiedevano al Tribunale di Roma l’apertura della procedura di amministrazione di sostegno in favore della sorella C.C., deducendo una presunta incapacità psico-fisica nella gestione dei propri interessi personali e patrimoniali. 
La beneficianda si opponeva fermamente alla richiesta, rivendicando la propria piena autonomia e capacità di autodeterminazione.
Il Tribunale, in composizione monocratica, rigettava l’istanza, rilevando l’assenza di elementi idonei a dimostrare una condizione di infermità o menomazione e sottolineando la mancanza di documentazione medica, nonché la non necessità di disporre una consulenza tecnica d’ufficio.
Il provvedimento veniva confermato in sede di reclamo dal Tribunale in composizione collegiale.
Avverso tale decreto, i richiedenti proponevano ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro:
l’omessa ammissione della CTU; la motivazione apparente; la violazione del contraddittorio e l’omessa pronuncia su eccezioni di incompatibilità del collegio; l’erronea condanna alle spese.
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso, ritenendolo in parte infondato e in parte inammissibile, confermando la correttezza dell’operato dei giudici di merito.
 
Amministrazione di sostegno – Processo civile - Decreto del giudice tutelare - Istanza di apertura della misura - Carattere di decisorietà – Rif. Leg. art. 404 cod. civ.; artt. 52, 53, 91, 92, 101, 134, 360, 366, 369, 473-bis.58, 720-bis c.p.c.; art. 111, comma 7, Cost.

editor: Cianciolo Valeria