Revoca della donazione per ingratitudine e decadenza: necessità di istruttoria e limiti alla sentenza non definitiva - Cass. Civ., Sez. II, ord. 13 aprile 2026 n. 9332
In tema di revocazione della donazione per ingratitudine, l’eccezione di decadenza di cui all’art. 802 c.c., in quanto eccezione di merito incidente su un’azione costitutiva ex art. 2908 c.c., non può essere decisa sulla sola base delle allegazioni dell’attore, ma richiede un previo e completo accertamento istruttorio dei fatti dedotti, e in particolare dell’individuazione in concreto del dies a quo, coincidente con il momento in cui le condotte ingiuriose abbiano raggiunto un livello di gravità tale da non essere più ragionevolmente tollerabile secondo un criterio di normalità. Ove tale eccezione sia stata decisa con sentenza non definitiva, al giudice è precluso ogni successivo riesame della medesima questione in sede di sentenza definitiva, salvo riforma della pronuncia non definitiva a seguito di impugnazione immediata.
Una madre aveva convenuto in giudizio il figlio davanti al Tribunale di Belluno chiedendo la revoca per ingratitudine di donazioni immobiliari effettuate tra il 2006 e il 2015, deducendo reiterate condotte vessatorie e ingiuriose, nonché la restituzione di una somma di denaro percepita dal convenuto quale suo procuratore speciale.
Il figlio aveva eccepito la decadenza dell’azione di revoca ex art. 802 c.c. Il Tribunale, con sentenza non definitiva, aveva rigettato l’eccezione, rinviando ogni ulteriore valutazione all’esito dell’istruttoria. La Corte d’appello di Venezia aveva confermato tale impostazione, ritenendo sufficiente, ai fini del rigetto dell’eccezione di decadenza, la sola prospettazione attorea dei fatti.
La Corte di cassazione, accogliendo il ricorso, ha cassato la sentenza di appello, affermando che l’eccezione di decadenza costituisce questione di merito, non assimilabile alle eccezioni di rito, e che la sua decisione presuppone un accertamento probatorio pieno sia sulla gravità delle condotte ingiuriose sia sulla loro collocazione temporale. Ha inoltre ribadito il divieto di riesame delle questioni decise con sentenza non definitiva non tempestivamente impugnata, cassando con rinvio la decisione impugnata.
Donazione - Revocazione della donazione - Ingratitudine - Decadenza dall’azione di revocazione – Azione costitutiva – Dies a quo – Sentenza non definitiva – Eccezione di merito - Rif. Leg. artt. 801, 802, 2908 e 2909 cod. civ.; artt. 81, 177, 187, 277, 279, 299, 310, 330 e 360, n. 4, c.p.c.
editor: Cianciolo Valeria
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