Maltrattamenti in famiglia e requisito dell’abitualità: gli episodi sporadici non integrano il reato - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 14 aprile 2026 n. 13558

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 14 aprile 2026 n. 13558 – Pres. Di Stefano, Cons. Rel. Tripiccione per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di maltrattamenti contro familiari o conviventi, l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 572 cod. pen. richiede la dimostrazione di una condotta abituale, connotata da reiterazione sistematica di atti vessatori idonei a determinare un perdurante stato di sofferenza e sopraffazione della vittima; non è sufficiente, a tal fine, l’emersione di episodi isolati di violenza, minaccia o offesa, ancorché gravi, se inseriti in un contesto di conflittualità familiare privo del requisito dell’abitualità. Ne consegue che, in difetto di tale elemento costitutivo, correttamente va esclusa la configurabilità del reato, restando irrilevante, ai fini dell’assoluzione, sia la capacità reattiva della persona offesa sia la presenza di eventuali concause dello stato di disagio della vittima.

Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Salerno proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’assise d’appello di Salerno aveva assolto l’imputato dal reato di maltrattamenti ai danni della figlia maggiorenne, successivamente suicidatasi, riformando la condanna pronunciata in primo grado.
Secondo l’accusa, l’imputato avrebbe posto in essere una serie di condotte vessatorie – consistenti in ingiurie, minacce, percosse e privazioni dei mezzi di assistenza economica – tali da integrare l’elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all’art. 572 cod. pen., avendo concorso causalmente allo stato di disperazione della vittima.
La Corte territoriale, tuttavia, valorizzando le risultanze istruttorie e il contenuto delle conversazioni intercettate, aveva ritenuto non provata la natura abituale delle condotte, ricondotte piuttosto a episodi sporadici inseriti in un contesto di conflittualità familiare legato all’opposizione del padre alla relazione sentimentale della figlia.
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che le censure del Pubblico Ministero sollecitavano una non consentita rilettura del materiale probatorio e non si confrontavano con il dato decisivo della mancanza di un elemento costitutivo del reato, ossia l’abitualità della condotta maltrattante.
 
Diritto penale della famiglia - Maltrattamenti Abitualità della condotta - Episodi isolati - Conflittualità familiare - Elementi costitutivi del reato - Capacità reattiva della vittima – Rif. Leg. art. 572 cod. pen.

editor: Cianciolo Valeria