Protezione sussidiaria e COI: obbligo di contraddittorio sulle fonti decisive - Cass. Civ., Sez. I, sent. 14 aprile 2026 n. 9375

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 14 aprile 2026 n. 9375 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Flamini per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In materia di protezione internazionale, qualora il richiedente abbia specificamente allegato e prodotto informazioni qualificate, pertinenti e aggiornate sul Paese di origine (Country of Origin Information – COI), indicando fonte, data e rilevanza rispetto al rischio dedotto, il giudice del merito che intenda fondare la decisione su COI diverse, più recenti o di segno contrario, acquisite d’ufficio, è tenuto a sottoporle preventivamente al contraddittorio delle parti. L’omissione di tale adempimento integra violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, determinando la nullità della decisione, atteso che l’esercizio dei poteri officiosi di cooperazione istruttoria ex art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008 non può tradursi in un vulnus irredimibile alle garanzie processuali del richiedente asilo.

Un cittadino del Bangladesh proponeva opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, che aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza. 
Egli allegava condizioni di estrema povertà familiare e soprattutto un rischio per la vita derivante dalla sua adesione a un partito politico, sostenendo l’esistenza di una situazione di violenza e instabilità nel Paese di origine. Chiedeva pertanto il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, ulteriormente, della protezione speciale.
Il Tribunale di Roma respingeva il ricorso, ritenendo insussistenti sia i presupposti persecutori, sia quelli di violenza indiscriminata, sulla base di COI più recenti consultate d’ufficio, senza però sottoporle al contraddittorio.
Proposto ricorso per cassazione, la Corte accoglieva il primo motivo, rilevando la violazione del diritto di difesa, poiché il richiedente aveva tempestivamente e specificamente indicato COI aggiornate (Human Rights Watch 2024 e Risoluzione del Parlamento europeo 14 settembre 2023), mentre il Tribunale aveva utilizzato fonti successive di segno opposto senza consentire alle parti di interloquire. 
La sentenza è stata, quindi, cassata con rinvio, con assorbimento delle censure relative alla protezione speciale e rinvio anche per le spese.

Stranieri – Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - COI (Country of Origin Information) - Diritto al rispetto della vita privata e familiare - Principio del contraddittorio - Cooperazione istruttoria - Violenza indiscriminata - Diritto di difesa - Rif. Leg. art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; artt. 2, 10 e 117 Cost.; art. 5, comma 6, e art. 19, commi 1.1 e 1.2, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. Immigrazione); art. 8, comma 3, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25; art. 14, lett. c), D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251; art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; art. 8 CEDU; Art. 46, par. 3, Direttiva 2013/32/UE.

editor: Cianciolo Valeria