Separazione coniugale: l'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. costituisce titolo esecutivo anche per le mensilità di mantenimento maturate dalla data di deposito del ricorso. Tribunale di Enna, sent. 25 marzo 2026

Giovedì, 16 Aprile 2026
Giurisprudenza | Processo civile | Mantenimento | Merito
Tribunale Enna, Sent., 25/03/2026, n. 181 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel procedimento di separazione coniugale, nella vigenza dell’art. 708 c.p.c applicabile ratione temporis, qualora non sia sancita espressamente la retroattività dell'assegno, deve valere il principio in forza del quale l'assegno di mantenimento decorre dalla data della relativa domanda, e ciò in quanto un diritto non può rimanere pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio.

Invero, l'ordinanza presidenziale, che ai sensi dell'art. 189  disp. att. c.p.c. costituisce titolo esecutivo, non fa che liquidare un credito preesistente, il cui dies a quo coincide con la data della domanda, sicché il silenzio del giudice sulla decorrenza non può essere interpretato come una volontà di escludere la retroattività, ma, al contrario, come una mancata deroga alla regola generale della decorrenza dalla domanda.

Il tutto in coerenza con il principio secondo cui la domanda giudiziale di separazione segna il momento in cui tale diritto diviene attuale e azionabile nonché quello secondo cui il provvedimento del giudice, sia esso provvisorio o definitivo, non ha natura costitutiva del diritto, ma meramente dichiarativa e di quantificazione di un obbligo già sorto ex lege.

 

Rif. Leg. Artt. 615, 708 c.p.c.; Art. 189 disp. att. c.p.c.

Opposizione all’atto di precetto – Ordinanza presidenziale – Assegno di mantenimento – Decorrenza – Titolo esecutivo

editor: Fossati Cesare