In assenza di una specifica disposizione nella sentenza di divorzio, il coniuge già assegnatario è tenuto a restituire la casa familiare di proprietà dell’altro. Tribunale di Torino, sent. 30 marzo 2026
Poiché con la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio viene meno lo stato di separazione e, con esso la regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, anche per quanto riguarda l'eventuale assegnazione della casa familiare ad uno di essi deve ritenersi che, in assenza di una specifica previsione in tal senso nella sentenza che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto de quo sia automaticamente venuto meno, non potendo trovare applicazione la diversa ipotesi in cui il regime dei coniugi si fondi ancora sulla pronuncia emessa in occasione della separazione.
Venuto automaticamente meno il suo diritto di detenere l'immobile, pertanto, il coniuge già assegnatario deve essere condannato a restituire l'immobile alla ex moglie e al risarcimento del danno da occupazione sine titulo, che si identifica con il mancato godimento del bene da parte del proprietario, da valutarsi equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell’ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione appunto, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa.
Rif. Leg. Artt. 948, 337-sexies, 1226 c.c.
Azione di rivendicazione – Azione di restituzione – Divorzio - Occupazione sine titulo – Risarcimento del danno – Liquidazione in via equitativa
editor: Fossati Cesare
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