Omesso versamento dell’assegno divorzile: irrilevanza in sede penale delle condizioni economiche dell’ex coniuge beneficiario - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 13 aprile 2026 n. 13351
Mercoledì, 15 Aprile 2026
Giurisprudenza
| Legittimità
| Diritto penale della famiglia
| Divorzio
| Mantenimento
In materia di omesso versamento dell’assegno divorzile ex art. 570‑bis cod. pen., l’impossibilità economica dell’obbligato idonea a escludere il dolo deve essere assoluta, non meramente allegata, e va valutata tenendo conto dell’intero compendio patrimoniale e delle scelte allocative dell’imputato; resta irrilevante, in sede penale, la deduzione di presunti redditi, aiuti di terzi o convivenze della persona offesa, trattandosi di circostanze valutabili esclusivamente dal giudice civile ai fini dell’eventuale modifica o revoca dell’assegno. È inammissibile il ricorso per cassazione che miri a una rivalutazione del merito o sollevi, per la prima volta, doglianze in fatto non dedotte nei precedenti gradi di giudizio.
La Corte d’Appello di Milano, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, ha riconosciuto la responsabilità dell’imputato A.A., ai soli fini civili, per il reato di cui all’art. 570‑bis cod. pen., per il mancato versamento dell’assegno divorzile disposto dal Tribunale civile di Milano a favore dell’ex coniuge B.B., a decorrere dal maggio 2014 e in via permanente, condannandolo al risarcimento del danno.
Nel ricorso per cassazione, l’imputato ha dedotto plurimi vizi di motivazione e violazioni di legge, lamentando, tra l’altro:
– l’asserita impossibilità economica assoluta derivante dalla modesta pensione percepita;
– la pretesa agiata condizione economica della persona offesa e la sua stabile convivenza con altro partner, non dichiarata nei giudizi civili;
– la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza in ragione della successiva riduzione dell’importo dell’assegno;
– l’omessa assunzione di prove ritenute decisive ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen..
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure si risolvevano in una inammissibile rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità, e che le doglianze sulla situazione della persona offesa e sulla misura dell’assegno erano irrilevanti in sede penale, spettando esclusivamente al giudice civile la modifica degli obblighi economici. È stata altresì confermata la legittimità del rigetto delle richieste istruttorie ex art. 507 cod. proc. pen., ritenute non necessarie in presenza di un quadro probatorio già completo.
Diritto penale – Omesso versamento assegno divorzile - Responsabilità penale del coniuge obbligato; Dolo nell’inadempimento degli obblighi familiari - Impossibilità economica assoluta; Irrilevanza condizioni economiche del beneficiario - Convivenza more uxorio dell’ex coniuge; Redditi e aiuti di terzi della persona offesa - Funzione perequativa e compensativa dell’assegno divorzile - Competenza del giudice civile - Modifica o revoca dell’assegno divorzile - Rif. Leg. art. 570-bis cod. pen.; artt. 507 e 616 cod. proc. pen.
editor: Cianciolo Valeria
|
Domenica, 10 Maggio 2026
Grooming online e pedoporno: basta il nesso causale tra le condotte ... |
|
Domenica, 10 Maggio 2026
Maltrattamenti in famiglia: non serve la soggezione della vittima - Cass. Pen., ... |
|
Domenica, 10 Maggio 2026
Violenza sessuale tra coniugi, consenso coartato in contesto vessatorio con utilizzo di ... |
|
Domenica, 10 Maggio 2026
Violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia: in appello è possibile chiedere la ... |



