In tema di successioni, il testamento olografo integralmente apocrifo, non riconducibile alla mano del de cuius né quanto alla grafia né quanto alla sottoscrizione, è nullo per difetto di autografia ex artt. 602 e 606 c.c. e non è suscettibile di conferma o sanatoria ai sensi dell’art. 590 c.c., anche qualora gli eredi abbiano dato esecuzione alla scheda testamentaria o abbiano prestato acquiescenza alla pretesa volontà del testatore.
La sanatoria prevista dall’art. 590 c.c. presuppone, infatti, l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria comunque riconducibile, ancorché viziata, alla volontà del de cuius, requisito che difetta in presenza di un testamento apocrifo.
Ne consegue l’imprescrittibilità dell’azione di nullità e la necessaria apertura della successione ab intestato.
Successione – Testamento apocrifo – CTU grafologica - Rif. Leg. artt. 590, 602, 606 cod. civ.; artt. 127-ter e 281-sexies c.p.c.