Dazioni tra partner non conviventi: modicità, forma della donazione e limiti della revoca per ingratitudine - Trib. Livorno, sent. 9 giugno 2025 n. 504

Mercoledì, 15 Aprile 2026
Giurisprudenza | Merito | Convivenze | Donazione Sezione Ondif di Livorno
Tribunale Livorno, sentenza 9 giugno 2025 n. 504 - Giudice Pastorelli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le elargizioni di somme di denaro effettuate tra partner nell’ambito di una relazione sentimentale non coniugale e non assistita da convivenza di fatto giuridicamente rilevante, anche se reiterate e motivate da animus donandi, devono essere valutate singolarmente ai fini della verifica della loro modicità ex art. 783 c.c., salvo rigorosa prova dell’esistenza di un unico contratto di donazione ad esecuzione periodica ex art. 772 c.c.; l’assenza di un vincolo di convivenza o di un rapporto familiare tipizzato esclude, altresì, che la cessazione della relazione sentimentale, il rifiuto di ulteriore sostegno economico o morale o la mancata reciprocità affettiva possano integrare di per sé gli estremi della grave ingiuria idonea a fondare la revoca della donazione per ingratitudine ex art. 801 c.c., risolvendosi tali condotte nell’esercizio della libertà di autodeterminazione personale, privo di rilevanza giuridica lesiva in mancanza di obblighi legali di solidarietà.

Nel corso di una relazione sentimentale non coniugale e priva di convivenza giuridicamente rilevante durata circa due anni, la parte attrice aveva effettuato numerose dazioni di denaro in favore del partner e, in parte, dei suoi familiari, per fronteggiarne le difficoltà economiche. Dopo la cessazione della relazione, l’attrice ha chiesto la restituzione delle somme, sostenendo che le elargizioni integrassero un’unica donazione non modica, nulla per difetto di forma, ovvero fossero comunque revocabili per ingratitudine. Il Tribunale ha escluso l’esistenza di un contratto unitario di donazione, ha valutato separatamente le singole dazioni, dichiarando nulla solo una donazione non modica, e ha negato la revoca per ingratitudine, rilevando che la fine della relazione e il venir meno del sostegno affettivo ed economico non assumono rilievo giuridico in assenza di convivenza o di obblighi legali di solidarietà.

Convivenza non rilevante – Donazione – Donazione indiretta - Revoca della donazione per ingiuria – Adempimento del terzo - Rif. Leg. artt. 769, 772, 782, 783, 800, 801, 809, 1180, 1411, 2033, 2059; artt. 10, 14, 183, comma 6, 232 c.p.c.; artt. 2 e 13 Cost.; art. 48, L. 16 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile).

editor: Cianciolo Valeria