In difetto di “conformità catastale oggettiva”, l’azione di divisione immobiliare è inammissibile. Tribunale di Bologna, sent. 2 marzo 2026
Posto che la conformità allo stato di fatto delle planimetrie catastali, appartenendo alla c.d. "conformità catastale oggettiva", costituisce condizione dell'azione di divisione e, pertanto, deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, in virtù dell'art. 29, comma 1-bis, L. n. 52 del 1985, applicabile ai provvedimenti giurisdizionali che importino il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su immobili urbani, e sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale a cui il precitato 29, comma1-bis fa rinvio, la conformità tra planimetria e stato di fatto va esclusa in presenza di variazioni che incidono su consistenza, categoria e classe dell'unità immobiliare, cioè in sostanza sulla determinazione della rendita catastale, ed è pertanto esclusa dal riscontro di difformità dello stato di fatto degli immobili rispetto ai titoli abilitativi delle opere di frazionamento.
Nel caso in cui, come nella fattispecie, gli immobili manchino della c.d. "conformità catastale oggettiva", la domanda attorea volta alla loro divisione va dichiarata inammissibile per carenza della relativa condizione dell'azione.
Rif. Leg. Legge 27 febbraio 1985, art. 29, comma 1-bis
Divisione immobiliare – Conformità catastale lieve – Condizione economica e sanitaria – Vendita dell’immobile – Liquidità immediata


