Il repentino toccamento del seno in assenza di consenso da parte della vittima lede la libertà di determinazione della sfera sessuale della persona - Tribunale di Ferrara, Sent., 13 marzo 2026, n. 141
Integra il delitto di violenza sessuale l'azione diretta a costringere la vittima designata, mediante l'uso di violenza (da intendersi anche come azione insidiosa e rapida, capace per la sua repentinità a superare la contraria volontà della vittima) o minaccia, a subire degli atti sessuali, concetto, quest'ultimo, integrato non soltanto da ogni forma di congiunzione carnale, ma anche da qualsiasi altro atto che, quandanche non esplicato attraverso il contatto fisico diretto con la vittima ma tuttavia connotato da costrizione, sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo il bene primario della libertà della persona attraverso l'eccitazione o il soddisfacimento dell'istinto sessuale dell'agente. Pertanto, è indubbio che il repentino toccamento di parti intime o c.d. zone erogene- come nella specie il seno, pacificamente qualificabile come zona erogena - in assenza di consenso da parte della vittima, leda la libertà di determinazione della sfera sessuale della persona e come tale è suscettibile di refluire nel perimetro applicativo del reato di cui all' art. 609bis c.p.
Violenza – Violenza sessuale – Toccamento del seno – Zone erogene – Atti sessuali - Integrazione del reato; Rif. Leg. Art. 609bis c.p.
editor: Ferrandi Francesca
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