La dichiarazione ISEE non incide sui limiti previsti per l'assegno sociale - Corte d'Appello di Roma, Sez. Lav., Sent., 27 febbraio 2026, n. 1068
In tema di assegno sociale di cui all' art. 3, comma 6, l. 8 agosto 1995 n. 335, il riconoscimento della prestazione presuppone che il richiedente versi in uno stato di bisogno effettivo, da accertarsi in relazione all'assenza o all'insufficienza dei redditi rispetto al limite previsto dalla normativa vigente, gravando integralmente su di lui, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di fornire rigorosa prova del requisito reddituale. Ai fini dell'indicazione del requisito reddituale vengono in rilievo aspetti fattuali oggettivi di concreta dimostrazione, anche indipendenti da rilievi formali: vi concorrono i redditi coniugali conseguibili nell'anno solare di riferimento ed i redditi di qualsiasi natura, tant'è che, ad esempio, non assume rilevanza la mancata richiesta da parte dell'assistito dell'importo dovuto dall’ex coniuge a titolo di assegno divorzile, spettando l'assegno sociale anche a chi abbia rinunciato al diritto derivante dall'altrui obbligo di mantenimento o di alimenti, e non essendo rinvenibile né dalla lettera della legge né dalla ratio dell'art. 3, comma 6, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole; al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività.
Separazione dei coniugi – Assegno sociale – Stato di bisogno – Presupposti e limiti; Rif. Leg. Art. 3, comma 6, l. 8 agosto 1995, n. 335
editor: Ferrandi Francesca
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