Violenza sessuale di gruppo, doppia conforme assolutoria e limiti del ricorso del P.M.: inammissibilità delle censure rivalutative e assenza di obbligo di rinnovazione istruttoria - Cass. Pen., Sez. III, sent. 9 aprile 2026 n. 13001
Domenica, 12 Aprile 2026
Giurisprudenza
| Legittimità
| Diritto penale della famiglia
| Violenza - Ordini di protezione
In presenza di doppia conforme assolutoria, il ricorso del pubblico ministero per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, solleciti una rivalutazione del materiale probatorio ovvero una diversa ricostruzione dei fatti di causa, essendo in tal caso precluso il controllo di legittimità ai sensi dell’art. 608, comma 1-bis, c.p.p.; ne consegue che il giudice d’appello, nel confermare una pronuncia assolutoria, non ha l’obbligo di rinnovare l’istruttoria dibattimentale né di procedere a nuova assunzione della prova dichiarativa già integralmente acquisita in primo grado.
Il procedimento trae origine dall’imputazione a carico di A.A. e B.B. per il reato di violenza sessuale di gruppo di cui all’art. 609-octies c.p., in relazione all’art. 609-bis, comma 2, n. 1, c.p., per avere – secondo l’accusa – indotto la persona offesa a subire atti sessuali abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica e psichica, determinate da un marcato stato di ebbrezza alcolica.
Il Tribunale aveva pronunciato sentenza di assoluzione, ritenendo non provata oltre ogni ragionevole dubbio né l’incapacità della persona offesa di autodeterminarsi validamente né la consapevolezza di tale incapacità in capo agli imputati.
La Corte d’Appello aveva confermato l’assoluzione, sviluppando una motivazione più ampia e valorizzando plurimi elementi (condotta precedente e successiva della persona offesa, interazioni durante l’atto, contenuti audio-video), giungendo alla conclusione che gli imputati non potessero ragionevolmente percepire un’incapacità di autodeterminazione sessuale della persona offesa.
Avverso tale decisione il Procuratore Generale proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi:
– omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello (art. 603 c.p.p.);
– errata valutazione delle dichiarazioni rese da soggetti escussi ai sensi dell’art. 210 c.p.p. (art. 192, comma 3, c.p.p.);
– motivazione illogica e apparente in punto di consenso e capacità di autodeterminazione;
– omessa motivazione sulla configurabilità della violenza sessuale di gruppo con riferimento al concorrente non esecutore materiale.
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ravvisando una tipica ipotesi di doppia conforme assolutoria e ritenendo che tutte le doglianze si risolvessero in censure di merito o di rivalutazione delle prove, inibite in sede di legittimità ai sensi dell’art. 608, comma 1-bis, c.p.p..
Diritto penale – Capacità di autodeterminazione sessuale - Abuso delle condizioni di inferiorità - Violenza sessuale - Violenza sessuale di gruppo - Valutazione delle dichiarazioni dell’imputato in procedimento connesso o del testimone assistito - Doppia conforme assolutoria - Rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale - Appello del pubblico ministero - Prova dichiarativa - Ricorso per cassazione del pubblico ministero - Inammissibilità del ricorso - Limiti del sindacato di legittimità – Rif. Leg. artt. 609-bis e 609-octies c.p.; artt. 192, comma 3, 603, 606, 608, comma 1-bis, c.p.p.
editor: Cianciolo Valeria
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