Assegno di mantenimento: la rivalutazione monetaria e gli interessi legali si prescrivono a far data dalla scadenza della singola prestazione. Tribunale di Modena, sent. 31 dicembre 2025
Nel caso delle obbligazioni periodiche, quali gli assegni alimentari e di mantenimento, la prescrizione decorre non già da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di divorzio, ma dalle singole scadenze delle prestazioni dovute, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, il diritto all'adempimento.
Pertanto, il diritto a percepire gli importi relativi alla rivalutazione monetaria dell'assegno periodico di mantenimento si prescrive nel termine di cinque anni dalla singola scadenza di pagamento: diversamente, si riconoscerebbe un diritto all’adeguamento Istat del tutto svincolato dall’obbligazione principale, così contravvenendo alla natura unitaria del debito ai fini della decorrenza della prescrizione.
Peraltro, l'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato integra un credito pecuniario, e, quindi, a norma dell'art. 1282 c.c. produce interessi corrispettivi "ope legis", salvo diversa previsione del titolo, dal momento in cui sia liquido ed esigibile. Ne consegue che su ciascuna rata, a partire dalla relativa scadenza, devono essere riconosciuti i suddetti interessi, anche quando la decisione medesima non ne contenga un'espressa attribuzione.
Rif. Leg. Artt. 1282, 2935, 2948 c.c.; Artt. 615, 617 c.p.c.
Opposizione a precetto - Assegno di mantenimento per i figli – Prescrizione – Rivalutazione – Interessi legali – Obbligazione pecuniaria
editor: Fossati Cesare
|
Domenica, 10 Maggio 2026
Le funzioni assistenziale, compensativa e perequativa dell’assegno divorzile vanno valutate con riferimento ... |
|
Giovedì, 7 Maggio 2026
Il richiedente l'assegno di mantenimento non può porre a ca-rico dell'altro coniuge ... |
|
Domenica, 3 Maggio 2026
La decorrenza della riduzione dell’assegno di mantenimento va valutata in base al ... |
|
Giovedì, 30 Aprile 2026
Il mancato ascolto del minore nel giudizio di separazione non determina nullità ... |



