Assegno sociale dovuto alla coniuge in stato di bisogno economico. Corte d'Appello di Napoli, sent. 10 febbraio 2026
Ha diritto all’assegno sociale la richiedente che si trova in stato di bisogno non dovuto ad artifici truffaldini, ma derivante da una situazione oggettiva e comunque esistente e reale, costretta alla vendita dell'immobile in uno stato di necessità. Peraltro, nel contesto di una situazione economica e sanitaria dell’ex coniuge molto compromessa, enormemente ridotto l'assegno divorzile, la vendita dell’immobile non era animata da alcuna intenzione fraudolenta, ma imposta dalla necessità di liquidità immediata, nonostante la somma ricavata non fosse certamente rilevante.
Rif. Leg. Legge 8 agosto 1995 n. 335, Art. 3
Assegno sociale – Stato di necessità – Condizione economica e sanitaria – Vendita dell’immobile – Liquidità immediata
editor: Fossati Cesare
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