Assegno assistenziale di cura per malattia rara: il Comune è tenuto a versare la somma stabilita indipendentemente dalla visita di revisione. Corte d'Appello di Napoli, sent. 9 marzo 2026

Corte d'Appello Napoli, Sez. lavoro, Sent., 09/03/2026, n. 1027 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Considerato che la de cuius, sottoposta ad amministrazione di sostegno, era affetta da malattia catalogata come "rara", ma non rientrante tra le scale da revisionare per la nuova valutazione multidimensionale introdotte dal  D.M. del 26 settembre 2016 e che la seconda Determina Dirigenziale ribadiva il principio della garanzia della continuità assistenziale solo per coloro giudicati "gravissimi" (come la de cuius) sulla base delle domande presentate sotto la vigenza delle decretazioni precedenti, non è sostenibile la tesi che la mancata sottoposizione a visita, attribuibile all’operato dell’amministratore di sostegno, avrebbe determinato un dimezzamento dell'assegno di cura.

Risultando pacifico che l’amministrata dovesse essere beneficiaria di prestazione ad alta intensità assistenziale con contributo mensile determinato, ne deriva il diritto della de cuius e delle eredi pro quota all'assegno assistenziale da parte del Comune di Napoli nella misura piena e, considerati gli incontestati parziali pagamenti effettuati in via amministrativa, il diritto alla residua somma secondo la quantificazione operata in sede di prime cure.

Importo a cui sommare la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria per la natura assistenziale del credito dalla maturazione del diritto al saldo (ex art. 16  comma 6 L. n. 412 del 1991).

Rif. LegD.M. 26 settembre 2016, Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 223 del 1 luglio 2019; Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6.

Assegno di cura – Malattia rara – Amministrazione di sostegno – Visita di revisione – Contributo mensile determinato – Prestazione assistenziale

editor: Fossati Cesare