Licenziamento per superamento del comporto e lavoratore disabile: obbligo del datore di lavoro di attivarsi per l’adozione di accomodamenti ragionevoli -Cass. Civ., Sez. lavoro, sent. 2 aprile 2026 n. 8211
In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, il recesso intimato nei confronti di un lavoratore disabile è nullo per discriminazione indiretta, ai sensi del D.Lgs. n. 216 del 2003 e della direttiva 2000/78/CE, qualora il datore di lavoro, pur in presenza di elementi idonei a rendere conoscibile lo stato di disabilità, non abbia previamente assolto all’obbligo di attivarsi diligentemente per acquisire informazioni sulle condizioni di salute del dipendente e non abbia adottato, o quanto meno valutato, l’introduzione di accomodamenti ragionevoli idonei a evitare il licenziamento.
La discriminazione indiretta opera in ragione dell’effetto oggettivamente deteriore del trattamento, risultando irrilevante l’asserita ignoranza datoriale dello stato di disabilità, mentre la mancata interlocuzione con il lavoratore e l’omesso esame di soluzioni organizzative alternative integra un colpevole inadempimento dell’obbligo previsto dall’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs. n. 216 del 2003, con conseguente nullità del licenziamento e applicazione della tutela reintegratoria prevista dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 23 del 2015.
Una lavoratrice dipendente di una cooperativa operante nel settore socio‑assistenziale, affetta da patologia cronica che aveva determinato il riconoscimento di una invalidità civile dapprima del 46% e successivamente del 70%, era stata licenziata per superamento del periodo di comporto, avendo totalizzato 371 giorni di assenza in un triennio, di cui la gran parte riconducibili alla patologia invalidante.
La Corte d’appello di Milano aveva dichiarato la nullità del licenziamento per discriminazione indiretta, rilevando che il CCNL applicato non distingue, ai fini del comporto, tra lavoratori disabili e non disabili e che il datore di lavoro, nonostante elementi oggettivi idonei a rendere quantomeno conoscibile lo stato di disabilità (certificazioni sanitarie e giudizio di idoneità con limitazioni espresso dal medico competente), non aveva adottato alcun accomodamento ragionevole.
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del datore di lavoro, confermando che l’obbligo di attivazione datoriale e di interlocuzione con il lavoratore costituisce fase imprescindibile del procedimento di licenziamento per comporto del lavoratore disabile, la cui omissione integra discriminazione indiretta e comporta la nullità del recesso.
Diritti della persona disabile - Lavoratore disabile – Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Discriminazione indiretta - Nullità del recesso per discriminazione indiretta – Nullità del licenziamento - Tutela reintegratoria - Rif. Leg. art. 2. Del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23; art. 3 del D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216; artt. 2 e 5 della Direttiva 2000/78/CE; art. 2 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità; art. 18 della L. 20 maggio 1970 n. 300.
editor: Cianciolo Valeria
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