L’inerzia nella pretesa di adempimento delle obbligazioni economiche in favore del coniuge divorziato non pregiudica il diritto all’assegno sociale. Corte d'Appello di Milano, sent. 16 marzo 2026

C.d.A. Milano, Sez. lavoro, Sent., 16/03/2026, n. 197 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale disciplinato dall'art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995, prevede come requisito socio-economico lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno. Peraltro non è previsto che lo stato di bisogno, normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole, spettando il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato atteso che la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente.

È pertanto irrilevante l’assenza di una rinuncia espressa all'assegno ed anzi la rinuncia espressa, per il suo carattere di definitività, potrebbe anche essere astrattamente indice della presenza di altri redditi, mentre la mera inerzia non preclude che, mutate le condizioni economiche dell'obbligato o sopravvenuti ulteriori eventi, l'ex coniuge possa pretendere l'adempimento dell'obbligazione.

 

Rif. Leg. Art.3 Legge 8 agosto 1995 n. 335

Assegno sociale – Stato di bisogno – Omesso adempimento – Inerzia – Rinuncia - Irrilevanza

editor: Fossati Cesare