Il terzo estraneo al rapporto coniugale è privo di legittimazione attiva e di interesse ad agire per far accertare la simulazione dell’accordo di separazione consensuale omologato o la successiva riconciliazione dei coniugi, trattandosi di situazioni inerenti allo status personale, riservate esclusivamente ai coniugi. Il terzo può eventualmente agire solo contro i patti patrimoniali contenuti nell’accordo di separazione, purché alleghi e provi un concreto e attuale pregiudizio ai sensi dell’art. 1415, comma 2, c.c., non essendo sufficiente la deduzione della fittizietà della separazione in sé.
Un terzo promissario acquirente di un immobile conveniva in giudizio i coniugi proprietari chiedendo l’accertamento della simulazione del loro accordo di separazione consensuale, omologato nel 2002, sostenendo che la separazione fosse fittizia poiché i coniugi avevano continuato a convivere more uxorio.
Secondo l’attore, la separazione sarebbe stata utilizzata strumentalmente per consentire il trasferimento immobiliare dal marito alla moglie con vantaggi fiscali, pregiudicando la propria posizione contrattuale nel preliminare di vendita dell’immobile.
In via subordinata, l’attore chiedeva l’accertamento della avvenuta riconciliazione dei coniugi, al fine di ottenere la cessazione ex tunc degli effetti del decreto di omologa.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibili tutte le domande, rilevando la **carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire** del terzo rispetto allo **status coniugale** e alla riconciliazione, ribadendo che solo i patti patrimoniali, se concretamente lesivi e adeguatamente provati, possono essere oggetto di tutela da parte di soggetti estranei al rapporto matrimoniale.
Separazione consensuale -Accordo di separazione - Simulazione - Legittimazione ad agire - Interesse ad agire - Patti patrimoniali - Status coniugale - Terzo pregiudicato - Rif. Leg. artt. 1414, 1415, comma 2,2901 cod. civ.; artt.96, 190 c.p.c.; artt.3, 29 e 41 Cost.