Violenza sessuale e attendibilità della persona offesa: limiti del sindacato di legittimità e doppia conforme - Cass. Pen., Sez. III, sent. 2 aprile 2026 n. 12397

Cass. Pen., Sez. III, sentenza 2 aprile 2026 n. 12397 – Pres. Ramacci, Cons. Rel. Mengoni per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di violenza sessuale, le dichiarazioni della persona offesa, anche se minore, possono da sole fondare l’affermazione di responsabilità dell’imputato quando risultino intrinsecamente attendibili, coerenti e linearmente confermate nel tempo, e siano sorrette da una motivazione di merito priva di manifeste illogicità. 
È inammissibile in sede di legittimità il ricorso che, a fronte di una doppia conforme, miri a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o a valorizzare minute discrasie del narrato, risolvendosi in doglianze di merito. 
Non integra violazione del diritto di difesa il mancato rinnovo dell’istruttoria in appello quando la prova richiesta non abbia carattere decisivo, ovvero quando la parte abbia rinunciato alla sua assunzione in primo grado. 
La circostanza aggravante della minore età della vittima è validamente contestata anche solo in fatto, mediante l’indicazione dell’età della persona offesa nel capo di imputazione, senza necessità di espresso richiamo normativo. 
Legittima è, infine, la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale in favore della persona offesa, purché sorretta da criteri logici e proporzionata alla gravità delle condotte accertate.

A.A. veniva condannato per violenza sessuale continuata ai danni di una ragazza minorenne, per reiterati palpeggiamenti avvenuti nei primi mesi del 2020, all’epoca in cui la vittima viveva presso l’abitazione della zia convivente dell’imputato. 
Il Tribunale di Milano affermava la responsabilità sulla base della credibilità intrinseca della persona offesa, riscontrata da elementi esterni (dichiarazioni delle psicologhe e dei familiari, stato di sofferenza emotiva, comportamento successivo ai fatti). La Corte di appello, in parziale riforma, rideterminava la pena, confermando nel resto la decisione di primo grado.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro: vizi di motivazione sull’attendibilità della persona offesa; omessa rinnovazione istruttoria per mancata escussione di una teste a discarico; carenza di prova dell’elemento soggettivo; errata applicazione delle circostanze; illegittima quantificazione della pena e del risarcimento del danno.
La Corte di cassazione dichiarava il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, rilevando che tutte le censure si risolvevano in una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, soprattutto in presenza di una doppia conforme sorretta da motivazione logica e coerente. Confermava altresì la correttezza del diniego di rinnovazione istruttoria, la legittima contestazione dell’aggravante della minore età, la congruità del trattamento sanzionatorio e la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale in favore della persona offesa.
 
Violenza sessuale – Persona offesa – Attendibilità – Doppia conforme – Prova dichiarativa – Rinnovazione istruttoria – Prova decisiva – Minore età – Contestazione in fatto – Continuazione – Risarcimento del danno – Liquidazione equitativa – Inammissibilità del ricorso - Rif. Leg. artt. 81, 609-bis, 609-ter cod. pen., artt. 495 e 616 cod. proc. pen.

editor: Cianciolo Valeria