L’allontanamento dalla casa familiare e il collocamento in comunità fanno venir meno l’obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio? - Tribunale di Lecce, Sez. II, Sent., 6 febbraio 2026, n. 497

Martedì, 7 Aprile 2026
Giurisprudenza | Merito | Mantenimento dei figli | Responsabilità genitoriale Sezione Ondif di Lecce
Tribunale di Lecce, Sez. II, Sent., 6 febbraio 2026, n. 497 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e di collocamento in comunità, accompagnato o meno dalla sospensione della responsabilità genitoriale, non fa venir meno l’obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio, trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello status di figlio, sicché, sebbene il Comune sia tenuto ad anticipare le spese di collocamento del minore in comunità, esso conserva comunque il diritto di rivalersi integralmente nei confronti dei genitori, a meno che gli stessi non dimostrino il proprio stato di indigenza.


Mantenimento dei figli – Obbligo di mantenimento – Status di figlio – Allontanamento dalla casa familiare e collocamento in comunità – Sospensione della responsabilità genitoriale – Responsabilità genitoriale; Rif. Leg. Artt. 330 e 336 c.c.

editor: Ferrandi Francesca