Risarcimento del danno esistenziale e onere della prova - Cass. Civ., Sez. II, Ord., 01 aprile 2026, n. 8022

Martedì, 7 Aprile 2026
Giurisprudenza | Legittimità | Diritti della persona
Cass. Civ., Sez. II, Ord., 01 aprile 2026, n. 8022; Pres. Grasso, Rel. Cortesi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il pregiudizio non patrimoniale di tipo esistenziale dev'essere dimostrato, in conformità alla regola generale affermata dall'art. 2697 c.c., previa allegazione dei fatti specifici che hanno comportato, in capo al danneggiato, la lesione seria ed effettiva di un interesse munito di rilevanza costituzionale.



Diritti della persona – Risarcimento del danno esistenziale – Danno esistenziale - Risarcimento del danno; Rif. Leg. Artt. 1218, 1223 e 1225 c.c.



editor: Ferrandi Francesca