Affido esclusivo alla madre e riconoscimento alla “grande minore” della possibilità di organizzare la frequentazione con il padre totalmente assente dalla sua vita. Corte d'Appello di Bologna, sent. 19 marzo 2026
Posto che la minore, prossima al compimento di sedici anni di età, sentita dal Giudice di primo grado, ha confermato la sostanziale assenza del padre dalla sua vita, va confermato l’affido esclusivo alla madre, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., la quale può agire senza previa consultazione né condivisione con l'altro genitore, tranne che per quel che riguarda le decisioni di maggiore importanza per la vita della figlia, che vanno assunte da entrambi i genitori.
Va, poi, riconosciuta alla figlia la possibilità di organizzare tempi e modi della frequentazione con il padre, e ciò in quanto l'ordinamento riconosce al minore, prossimo al compimento di sedici anni di età, ampi margini di autodeterminazione, così divenendo "soggetto" dei rapporti genitoriali e non più “oggetto”.
Conf. Tribunale Milano 3 novembre 2014.
Rif. Leg. Art. 337-ter, 337-quater c.p.c.
Affidamento esclusivo – Disinteresse del genitore – Assenza dalla vita del figlio – Difficoltà di comunicazione tra i genitori – Frequentazione della minore – “Grande Minore” - Capacità di autodeterminazione – Frequentazione con il padre.


