Affidamento esclusivo, ripresa degli incontri padre‑figlio e mantenimento: centralità del “best interest of the child” e distinzione tra contributo ordinario e spese straordinarie - Cass. Civ., Sez. I, sent. 31 marzo 2026 n. 8019
Sabato, 4 Aprile 2026
Giurisprudenza
| Mantenimento dei figli
| Mantenimento
| Affidamento dei figli
| Addebito della separazione
| Legittimità
In materia di separazione personale dei coniugi, la decisione che, pur confermando l’affidamento esclusivo del figlio minore a uno dei genitori, disponga la ripresa graduale e protetta degli incontri con l’altro genitore non integra vizio di motivazione apparente, ove sia fondata su un’adeguata e puntuale valutazione delle risultanze istruttorie, ivi incluse le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, ed è conforme al principio del superiore interesse del minore, sancito dall’art. 337‑ter c.c. e dalle fonti sovranazionali.
La condotta di inadempimento dell’obbligo di mantenimento non costituisce criterio di quantificazione dell’assegno, rilevando invece ai fini dell’adozione di misure coercitive o sanzionatorie; è altresì legittima la determinazione del contributo di mantenimento mediante separazione tra assegno ordinario e spese straordinarie, in quanto queste ultime, per natura imprevedibile ed eccezionale, non possono essere incluse forfetariamente nell’assegno mensile, pena la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza del mantenimento.
Il giudizio trae origine da una domanda di separazione personale promossa dalla moglie, conclusasi in primo grado con la pronuncia di separazione con addebito al marito per violazione dei doveri coniugali di fedeltà e coabitazione, affidamento esclusivo del figlio minore alla madre e condanna del padre al versamento di un contributo di mantenimento in favore dei figli.
La Corte d’appello di Bari, adita dal marito, ha confermato l’addebito e l’affidamento esclusivo, ma ha disposto la riattivazione degli incontri tra padre e figlio in ambiente protetto, valorizzando le risultanze della c.t.u. circa l’idoneità genitoriale del padre e l’interesse del minore a recuperare il rapporto. Ha inoltre rideterminato il contributo di mantenimento, distinguendo l’assegno ordinario dalle spese straordinarie.
Avverso tale decisione entrambe le parti hanno proposto ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale, ritenendo infondate o inammissibili tutte le censure e compensando integralmente le spese di lite.
Separazione – Addebito – Curatore – Affidamento esclusivo - Criteri di affidamento dei figli – Mantenimento - Principio del superiore interesse del minore – CTU - Rif. Leg. artt. 143, 147, 148, 151, 337-ter, 337‑quater e 337‑septies cod. civ.; artt. 132, 112, 115, 116, 342, 478 bis. 8, 473‑bis.22 e 473‑bis.39 cod. proc. civ.; artt. 3 e 12 Convenzione New York sui diritti del fanciullo; art. 24 della Carta di Nizza; art. 8 CEDU.
editor: Cianciolo Valeria
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