Sulla natura contrattuale della responsabilità scolastica per danno subito dall'alunno, di Anna Paola Mariella
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Il Tribunale di Bari, III Sezione Civile, con sentenza n. 1211/2026, pubblicata il 24 febbraio 2026, in conformità ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità e di merito, ha affermato che il danno subito dall’alunno durante il tempo in cui è affidato all’istituzione scolastica rientra nell’ambito della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.
Ciò in quanto, con l’accoglimento della domanda di iscrizione, si instaura tra scuola e famiglia un vincolo negoziale dal quale discendono specifici obblighi di vigilanza e di tutela dell’integrità psico-fisica dell’allievo. Ne consegue che, ai fini del risarcimento, è sufficiente che l’attore provi il verificarsi dell’evento dannoso nel corso dell’attività scolastica, mentre grava sull’istituto l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a evitarlo.
Da tale rapporto derivano obblighi specifici a carico dell’istituto, tra i quali rientra quello di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità dell’alunno per tutto il tempo in cui egli fruisce della prestazione scolastica, in ogni sua forma, obbligo che si estende anche alla prevenzione dei danni che l’alunno possa arrecare a sé stesso.
La fattispecie in esame si colloca, dunque, nell’alveo della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., atteso che il danno si è verificato durante il periodo in cui l’alunno era affidato alla custodia della scuola.
L’orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. VI, n. 32377 dell’8 novembre 2021) ha, peraltro, superato la tradizionale distinzione tra responsabilità contrattuale, nell’ipotesi di danno autoprocurato, e responsabilità extracontrattuale ex art. 2048 c.c., nel caso di danno cagionato da un alunno a un altro, chiarendo che la responsabilità dell’istituto scolastico ha natura contrattuale a prescindere dalla genesi del danno, ove questo sia riconducibile a un inadempimento dell’obbligo di vigilanza.
La pronuncia recepisce questo orientamento, pur analizzando entrambe le ipotesi. Dopo aver escluso l'applicabilità dell'art. 2048 c.c. per mancata prova della spinta da parte di un altro alunno, il giudice fonda la condanna del Ministero proprio sull'art. 1218 c.c., ravvisando un inadempimento dell'obbligo di protezione e vigilanza.
In tale prospettiva, la Corte ha ribadito che non è sufficiente allegare genericamente l’imprevedibilità dell’evento, né invocare la mera presenza del personale, essendo invece necessaria la prova rigorosa dell’adozione di tutte le cautele idonee a prevenire il danno.
La qualificazione della responsabilità in termini contrattuali comporta rilevanti conseguenze in ordine alla ripartizione dell’onere probatorio: mentre l’attore deve dimostrare esclusivamente che il danno si è verificato nel corso del rapporto scolastico, incombe sull’istituto la prova liberatoria dell’esatto adempimento ovvero della causa non imputabile.
In tal senso, la pronuncia, nel richiamare la sentenza Cass. Civ., Sez. VI, n. 32377 dell’8 novembre 2021 - con la quale la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini dell’esonero dalla responsabilità dell’insegnante, non è sufficiente la mera presenza durante le attività scolastiche, essendo necessaria la prova concreta di una vigilanza corretta, scrupolosa e ininterrotta - ha rilevato che, nel caso di specie, tale prova non solo non è stata fornita, ma risulta altresì smentita dalle stesse ammissioni del personale scolastico.
Il giudice, inoltre, ha valorizzato la duplice dimensione della colpa scolastica, ravvisando sia profili di culpa in vigilando, connessi alla carenza di controllo diretto sugli alunni — osservando in motivazione che “si presume che, se un alunno ha potuto nuocere a un altro, la sorveglianza non sia stata adeguata” — sia profili di culpa in organizzando, riconducibili a carenze strutturali e organizzative del servizio.
In tale ottica, assume rilievo decisivo il criterio della prevedibilità del rischio: la caduta di minori durante il transito su scale, specie in condizioni di vivacità, integra un evento tipico e prevenibile, che impone un livello di vigilanza rafforzato.
Sono risultate pertanto determinanti, ai fini dell’affermazione di responsabilità, le circostanze emerse in giudizio, le quali evidenziano un inadempimento dell’obbligo di custodia, ravvisabile anche sotto il profilo della culpa in organizzando, come desumibile, tra l’altro, dalla testimonianza del dirigente scolastico, e segnatamente:
- l’omissione della vigilanza, in ragione dell’assenza dell’insegnante e della mancata delega a un soggetto idoneo;
- l’affidamento della custodia a personale non adeguatamente attento;
- l’inesatta esecuzione dell’obbligo di vigilanza, demandata a una mera “prassi consolidata”;
- la mancata previsione e prevenzione del rischio.
Coerentemente, il giudice ha escluso la configurabilità del caso fortuito, rilevando come esso richieda i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità assoluta, non ravvisabili in situazioni riconducibili ai rischi ordinari della vita scolastica.
L’evento dannoso deve pertanto essere ricondotto non già a un fatto imprevedibile, bensì alla conseguenza diretta di un sistema di vigilanza e organizzazione inadeguato, che ha determinato la situazione di pericolo in cui il minore si è infortunato.
Di particolare rilievo è, infine, l’affermazione dell’irrilevanza della puntuale ricostruzione della dinamica del sinistro (caduta a seguito di spinta da parte di altro alunno), atteso che ciò che assume rilevanza è il mancato governo del rischio da parte dell’istituto, essendo l’obbligo di protezione funzionale proprio alla prevenzione di tali eventi, indipendentemente dalla loro specifica modalità di verificazione.
La decisione conferma, dunque, un orientamento particolarmente rigoroso nei confronti delle istituzioni scolastiche, rafforzando la tutela dell’alunno e ribadendo la centralità dell’obbligo di vigilanza quale obbligazione di protezione, la cui violazione comporta responsabilità salvo prova liberatoria particolarmente stringente.
editor: Fossati Cesare
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