In difetto di prova di violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale non sussiste illecito endo-familiare. Tribunale di Genova, sent. 31 marzo 2026
In tema di illecito endo-familiare per violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., affinché possa ritenersi legittimo l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 c.c., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole, deve provarsi che il genitore, con consapevole e protratto disinteresse, si sia sottratto ai doveri di mantenimento, istruzione e assistenza morale, omettendo tutti gli obblighi nei confronti della prole.
Se è vero che il danno c.d. endo-familiare per violazione degli obblighi genitoriali va inteso sia come danno derivante dalla violazione dell'obbligo economico di mantenimento, che si concretizza nella perdita di chance di raggiungere una posizione decorosa nell'ambiente sociale e lavorativo, sia come danno non patrimoniale derivante dal mancato apporto da parte di entrambi i genitori alla cura, protezione ed educazione del figlio, non si può ritenere sussistente alcuna violazione degli obblighi di assistenza materiale qualora il genitore abbia contribuito nel tempo al mantenimento del figlio; né sussiste violazione degli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale e dei diritti fondamentali del figlio, riconosciuti e tutelati dalla Carta Costituzionale (artt. 2 e 30) e dalle norme di diritto internazionale, qualora non sia sufficientemente provata la sussistenza di un totale e consapevole disinteresse morale del genitore nei confronti del figlio.
Rif. Leg. Artt. 147,148, 2059 c.c.
Violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale – Diritti costituzionalmente garantiti - Prova – Illecito endo-familiare
editor: Fossati Cesare
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