Rientra nella nozione di «successione», ai sensi degli articoli 1, 3, paragrafo 1, lettera a), e 4 del regolamento (UE) n. 650/2012, il legato ex lege attribuito, a seguito del decesso del de cuius e indipendentemente da disposizioni testamentarie, a persone a lui vicine per l’assistenza prestatagli quando era in vita, qualora tale legato produca effetti solo mortis causa, sia dovuto in aggiunta alla quota di legittima e possa essere escluso unicamente per cause di diseredazione; ne consegue la competenza degli organi giurisdizionali dello Stato membro dell’ultima residenza abituale del defunto a decidere sull’intera successione.
A seguito del decesso, avvenuto nel 2021, di una cittadina residente abitualmente in Austria, veniva aperto il procedimento successorio nei confronti di tre eredi legittimi residenti in Germania.
L’ex compagno della defunta, che l’aveva assistita in modo continuativo negli ultimi anni di vita, chiedeva il pagamento di una somma di denaro a titolo di legato ex lege previsto dal diritto austriaco (artt. 677 e 678 ABGB), quale compenso per l’assistenza prestata.
Il giudice di primo grado dichiarava il difetto di competenza internazionale, ritenendo che tale pretesa avesse natura obbligatoria e non successoria.
In appello, tale decisione veniva riformata, qualificando il legato come istituto successorio.
Investita della controversia, la Corte suprema austriaca (Oberster Gerichtshof) sospendeva il giudizio e proponeva rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, chiedendo se un siffatto legato remuneratorio rientrasse nella nozione di “successione” ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012.
La Corte di giustizia ha risposto in senso affermativo.
Diritto comunitario - Definizione di “successione” - Diritto nazionale austriaco -Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) - Diritto dell’Unione europea - Ambito di applicazione del Reg. (UE) n. 650/2012 - Criterio generale per la legge applicabile - Rif. Leg. artt. 1, 3, 4, 21, 22, 23 del Reg. (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo; art. 677 del ABGB (relativo al legato ex lege a favore di persone vicine al defunto per l’assistenza prestata; art. 678 del ABGB (relativo alla determinazione dell’importo del legato e rapporti con la quota di legittima); art. 267 TFUE (in tema di Procedimento di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea).