Interruzione volontaria di gravidanza e reclutamento del personale sanitario: esclusa la legittimità di concorsi riservati ai non obiettori - Corte cost., sent. 27 marzo 2026 n. 42

Corte cost., sentenza 27 marzo 2026 n. 42 – Pres. Amoroso, Red. Antonini per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

È costituzionalmente legittima, in quanto suscettibile di interpretazione conforme a Costituzione, la disposizione regionale che impone alle aziende sanitarie l’obbligo di assicurare la funzionalità delle aree dedicate all’interruzione volontaria di gravidanza mediante l’utilizzo delle ordinarie procedure di reclutamento e degli strumenti organizzativi previsti dall’ordinamento, purché essa non sia intesa nel senso di introdurre concorsi pubblici riservati ai soli non obiettori di coscienza né di prevedere requisiti di accesso discriminatori fondati sulle convinzioni morali del personale sanitario, in coerenza con l’art. 9 della legge n. 194 del 1978, con i principi di eguaglianza, imparzialità e buon andamento dell’amministrazione e con la tutela costituzionale della libertà di coscienza.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2, comma 3, della legge della Regione siciliana n. 23 del 2025, ritenendo che la previsione dell’obbligo di dotare le aree IVG di personale non obiettore potesse tradursi nell’indizione di concorsi pubblici riservati ai soli non obiettori di coscienza. 
Secondo il ricorrente, ciò avrebbe inciso sui requisiti di accesso al pubblico impiego, violando principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità e tutela della libertà di coscienza. 
La Regione siciliana ha invece sostenuto che la norma non introduce concorsi riservati, ma impone solo un obbligo organizzativo di assegnazione funzionale del personale.
 
Aborto - Diritti inviolabili dell’uomo e doveri di solidarietà - Libertà di religione - Libertà di manifestazione del pensiero - Parità di accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive - Disciplina dell’obiezione di coscienza del personale sanitario e obbligo delle strutture sanitarie di assicurare le prestazioni IVG - Competenza legislativa regionale in materia di sanità - Rif. Leg. artt. 2, 3, 19, 21, 51, 97, 117 Cost.; art. 17 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato con R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 455); art. 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza); artt. 8, 8‑quinquies del d. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria); art. 35 del d. Lgs.30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi); art. 2, comma 3, della legge della Regione siciliana 5 giugno 2025, n. 23 (Norme in materia di sanità).

editor: Cianciolo Valeria