Disabile a seguito di un sinistro stradale: vanno risarciti anche i costi sostenuti per l'acquisto d'un nuovo immobile - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 23 marzo 2026, n. 6947

Cass. Civ., Sez. III, Ord., 23 marzo 2026, n. 6947; Pres. Rubino, Rel. Rossetti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La persona che, resa disabile dal fatto illecito, abbia necessità di trasferirsi in una abitazione adeguata alle sue mutate esigenze ha diritto di essere risarcita del danno rappresentato dai costi sostenuti per l'acquisto d'un nuovo immobile. La liquidazione di tale danno, essendo impossibile nel suo esatto ammontare, deve avvenire in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenendo conto tuttavia dei proventi o dei frutti che la vittima potrà ricavare dalla vendita o dalla locazione della sua precedente dimora.


Disabilità – Mutamento delle esigenze della persona- Risarcimento del danno – Sinistro stradale; Rif. Leg. Art. 1226 c.c.

editor: Ferrandi Francesca