Occorre una concreta ed effettiva indagine sulla salute psico-fisica del minore e sul pregiudizio derivante dall'espulsione di uno dei genitori per autorizzarne la permanenza temporanea in Italia. Cass. sez. I civ. ord. 14 febbraio 2026, n. 3328

Cass. civ., Sez. I, Ord., 14/02/2026, n. 3328 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

I "gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico" del minore, che consentono la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del suo familiare, secondo la disciplina prevista dall'art. 31 D.Lgs. 286/1998, devono consistere in situazioni oggettivamente gravi comportanti una seria compromissione dell'equilibrio psico-fisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della misura autorizzativa, non potendo, la norma in esame, essere intesa come volta ad assicurare una generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori, in senso tanto estensivo da ricomprendere, nel concetto di grave danno, la mera possibilità che il minore cresca separato da uno dei genitori, all'esito dell'espulsione dell'altro, posto che una simile interpretazione comporterebbe l'introduzione di un divieto di espulsione di stranieri con figli minorenni che il legislatore non ha invece inteso prevedere.

Il giudizio prognostico relativo al grave disagio psico-fisico determinato dal trasferimento fuori del territorio italiano deve essere svolto sulla base di una concreta ed effettiva indagine riguardante l'interesse del minore alla permanenza in Italia e l'eventuale correlato pregiudizio determinato dall'allontanamento in relazione al radicamento, da valutarsi sulla base di fattori d'integrazione quali quella familiare, scolastica, relazionale, ambientale.

 

Rif. Leg. Art. 31 D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286

Autorizzazione alla permanenza del familiare in Italia – Gravi motivi – Pregiudizio psico-fisico per il minore – Giudizio prognostico – Radicamento in Italia

editor: Fossati Cesare