Sì all’adozione in casi particolari da parte del convivente more uxorio della madre delle minori. Tribunale per i Minorenni delle Marche, sent. 10 febbraio 2026

Giovedì, 26 Marzo 2026
Giurisprudenza | Adozione | Merito Sezione Ondif di Pesaro
TM Marche est. Cutrone, sentenza 10.02.26 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Dovendo essere intesa, la condizione della "constatata impossibilità di affidamento preadottivo", in coerenza con lo stato dell'evoluzione del sistema della tutela dei minori e dei rapporti di filiazione biologica ed adottiva, come impossibilità "di diritto" di procedere all'affidamento preadottivo e non di impossibilità "di fatto", derivante da una situazione di abbandono (o di semi abbandono) del minore in senso tecnico-giuridico, la mancata specificazione di precisi requisiti soggettivi in capo all'adottante ed all'adottando implica che l'accesso a tale forma di adozione non legittimante sia consentito anche alle persone singole e alle coppie di fatto.

Nella fattispecie, trovandosi le gemelle, la cui madre biologica esercita la responsabilità genitoriale amorevolmente nonché con grande empatia, per ciò stesso in una condizione di impossibilità giuridica di un affido preadottivo, soddisfatto il requisito di cui al comma 4 dell’art. 44 Legge adozioni quanto ai limiti di età, ed essendo il compagno della madre  una figura di riferimento fondamentale ed indispensabile, tanto materialmente quanto emotivamente, per le bambine, deve ritenersi che l'adozione dal medesimo richiesta risponda all’interesse di queste ultime, sussistendo peraltro i presupposti di legge. Quanto al cognome delle minori, è opportuno, come volontà espressa chiaramente dalle stesse ascoltate dal Tribunale, che quello dell'adottante sia assunto dalle adottate in aggiunta a quello attuale.

Rif. Leg. Art. 44 Legge 4 maggio 1983 n. 184 e ss.mm.ii.

Convivente more uxorio – Adozione in casi particolari – Affidamento preadottivo – Impossibilità giuridica – Cognome

editor: Fossati Cesare