Residenza abituale del minore e competenza territoriale: il radicamento effettivo prevale sui progetti familiari - Cass. Civ., Sez. I, ord. interl. 20 marzo 2026 n. 6675

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza interlocutoria 20 marzo 2026 n. 6675 – Pres. Iofrida, Cons. Rel. Reggiani per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

 
In tema di procedimenti relativi all’esercizio della responsabilità genitoriale, ai fini della determinazione della competenza territoriale ai sensi dell’art. 473-bis, comma 1, n. 11, c.p.c., la “residenza abituale” del minore deve essere individuata con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della proposizione del ricorso, valorizzando il luogo in cui il minore abbia concretamente vissuto come centro effettivo e stabile dei propri interessi di vita; nei primi mesi di vita del neonato, tuttavia, tale valutazione non può fondarsi in via automatica sul mero dato temporale della permanenza, ma richiede un apprezzamento complessivo degli elementi fattuali idonei a dimostrare un effettivo radicamento territoriale, restando irrilevante la residenza anagrafica e non potendo attribuirsi rilievo decisivo ai progetti di vita della coppia genitoriale.

Un padre ha adito il Tribunale di Genova chiedendo la separazione con addebito alla moglie e la regolamentazione della responsabilità genitoriale sulla figlia neonata, deducendo l’illegittimo allontanamento della madre con la minore verso un’altra città. La madre ha eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Genova, sostenendo che la residenza abituale della bambina fosse ormai radicata nel nuovo luogo di dimora. Il Tribunale ha rigettato l’eccezione, ritenendo che, alla data di proposizione del ricorso, la residenza abituale della minore fosse ancora a Genova, valorizzando molteplici elementi fattuali di stabile radicamento. La madre ha quindi proposto regolamento di competenza per cassazione. La Corte, con ordinanza interlocutoria, non ha deciso nel merito della competenza, ma ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della minore, rappresentata dal curatore speciale, rinviando la causa a nuovo ruolo.
 
Separazione personale con addebito - Affidamento condiviso della minore con collocazione anagrafica presso la madre - Regolamentazione del diritto di visita paterno - Determinazione del contributo al mantenimento della figlia minore – Rif. Leg. artt. 5, 39, 473-bis 11, 473-bis 15, 473-bis 17, 473-bis 24, 473-bis 49 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria