Lite in famiglia e armi: la conflittualità endofamiliare giustifica revoca del porto d’armi e divieto di detenzione - T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, sent. 16 gennaio 2026 n. 52

Martedì, 24 Marzo 2026
Giurisprudenza | Merito | Diritto di Famiglia Sezione Ondif di Genova
T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, sentenza 16 gennaio 2026 n. 52 – Pres. Caruso, Ref. Est. Pistilli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In materia di porto e detenzione di armi, la persistente conflittualità endofamiliare costituisce presupposto idoneo e sufficiente per fondare il giudizio di inaffidabilità del titolare della licenza, legittimando la revoca del porto d’armi e il divieto di detenzione ai sensi del T.U.L.P.S., anche in assenza di condanne penali o di episodi di abuso delle armi. 
Non è necessaria una nuova comunicazione di avvio del procedimento qualora i fatti sopravvenuti si inseriscano nel medesimo sostrato fattuale già oggetto di contraddittorio, né il provvedimento è annullabile ove l’Amministrazione dimostri, ai sensi dell’art. 21-octies, l. n. 241/1990, che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
I provvedimenti inibitori in materia di armi hanno natura cautelare e preventiva e si fondano su una valutazione prognostica ampiamente discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza, sindacabile dal giudice amministrativo solo nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza.
 
Il T.A.R. Liguria ha respinto i ricorsi proposti avverso la revoca della licenza di porto di fucile uso caccia e il successivo divieto di detenzione di armi, adottati a seguito di reiterati episodi di conflittualità tra il ricorrente e il figlio, sfociati in interventi delle forze dell’ordine. 
Il Collegio ha ritenuto legittima l’azione dell’Amministrazione, affermando che la valutazione di inaffidabilità può fondarsi anche su fatti privi di rilevanza penale, purché idonei a far emergere un rischio, anche solo potenziale, per l’incolumità pubblica e privata. 
È stata inoltre esclusa la violazione delle garanzie procedimentali, poiché l’episodio successivo si è inserito nel medesimo quadro fattuale già oggetto di contraddittorio, e comunque è stato ritenuto applicabile l’art. 21-octies, l. n. 241/1990. 
I provvedimenti impugnati sono stati qualificati come misure cautelari e preventive, proporzionate e ragionevoli rispetto alle esigenze di sicurezza, con conseguente rigetto dei ricorsi e compensazione delle spese.

 

Atti amministrativi - Conflittualità endofamiliare – Liti familiari - Revoca della licenza di porto d’armi – Assenza di rilevanza penale – Discrezionalità amministrativa - Rif. Leg. artt. 7, 8 e 21-octies della L. 7 agosto 1990, n. 241; artt. 1, 5, 11, 39, 42 e 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

editor: Cianciolo Valeria