Assegno divorzile e poteri istruttori officiosi: limiti al diniego di indagini patrimoniali - Cass. Civ., Sez. I, ord. 19 marzo 2026 n. 6533

Lunedì, 23 Marzo 2026
Giurisprudenza | Legittimità | Divorzio
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 19 marzo 2026 n. 6533 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Reggiani per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

 
In materia di assegno divorzile, ai sensi dell’art. 5, comma 9, l. n. 898 del 1970 (nel testo previgente al d.lgs. n. 149 del 2022), il giudice di merito, ove siano allegati fatti specifici e circostanziati idonei a porre in dubbio la completezza o veridicità della documentazione reddituale e patrimoniale prodotta da una delle parti, non può rigettare la richiesta di indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita limitandosi a richiamare il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’istante o una presunta conoscibilità delle consistenze economiche dell’altro coniuge. Il diniego delle indagini deve essere fondato su una motivata valutazione di superfluità dell’iniziativa istruttoria e di sufficienza degli elementi già acquisiti, non potendo altrimenti giustificarsi il rigetto delle domande o eccezioni che avrebbero potuto trovare conferma proprio attraverso l’esercizio dei poteri istruttori officiosi.
 
Un medico convenzionato con il SSN proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che, confermando la decisione di primo grado, aveva riconosciuto in favore dell’ex moglie un assegno divorzile di euro 800 mensili, valorizzando lo squilibrio economico tra le parti e il contributo familiare e professionale prestato dalla donna nel corso del matrimonio.
Nel giudizio di merito, l’uomo aveva contestato l’effettiva sussistenza dei presupposti dell’assegno, deducendo che l’ex coniuge disponeva di un patrimonio mobiliare e immobiliare di origine ereditaria e godeva di un tenore di vita incompatibile con l’asserita inadeguatezza dei mezzi, come risultante anche da una relazione investigativa. Aveva pertanto richiesto lo svolgimento di indagini della polizia tributaria, richiesta respinta dalla Corte territoriale sul presupposto che tali beni fossero verosimilmente conosciuti e comunque non rilevanti.
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al motivo concernente il rigetto delle indagini patrimoniali, ritenendo erronea la motivazione della Corte d’Appello, che aveva fatto leva sul riparto dell’onere della prova anziché valutare se gli elementi allegati fossero idonei a giustificare l’esercizio dei poteri istruttori officiosi.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello, in diversa composizione, per una nuova valutazione istruttoria e decisione anche sulle spese.
 
Assegno divorzile –Criteri di determinazione – Patrimonio comune e personale - Differenza reddituale tra gli ex coniugi - Poteri istruttori officiosi di indagine patrimoniale - Rif. Leg. artt. 143, 2697, 2727 e 2729 cod. civ.; art. 5 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898; artt. 92, 96, 116, 437, 438, 473-bis.2, 473-bis.12, 473-bis.16, 473-bis.18, 473-bis.30 c.p.c.; artt. 2, 29 e 30 Cost..

editor: Cianciolo Valeria