Sull’illegittimità del richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 55/2025, nelle decisioni relative al solo diritto di visita del minore (ordinanza n. 3290 del 14 febbraio 2026), di Federica Marciano di Scala

Domenica, 22 Marzo 2026
Dottrina | Affidamento dei figli | Minori
Marciano di Scala, nota a Cass. 3290 del 2026 Marciano di Scala, nota a Cass. 3290 del 2026

La Corte di Appello di Napoli accoglieva il reclamo proposto dalla madre avverso l’ordinanza pronunziata in primo grado, all’esito dell’adozione di un provvedimento ex art. 473-bis 22 c.p.c., con cui il Tribunale disponeva l’assegnazione alla donna della casa coniugale, presso la quale veniva stabilito il collocamento della minore, affidata in via esclusiva alla stessa, pur riconoscendo al padre il diritto di visita – con  relativo pernottamento e calendario di vacanze estive –  entro determinate limitazioni, da esercitarsi con l’ausilio dei parenti di entrambi. Quest’ultima necessità, relativa cioè alla costituzione di una rete di supporto familiare, sorgeva dall’ordine di protezione emesso in favore della madre, a seguito dei maltrattamenti perpetrati a suo danno dal reclamato, che avevano imposto anche il monitoraggio dei Servizi Sociali, al fine di valutare l’effettivo recupero del maltrattante, nonché il potenziamento della sua idoneità genitoriale, in funzione della promozione di un sempre più equilibrato rapporto con la figlia.

La C.A. accoglieva il proposto reclamo, ritenendo opportuno stabilire gli incontri presso i Servizi Sociali territorialmente competenti, con la cadenza di due giorni a settimana e ciò sia al fine di contemperare la necessità della minore e del padre di coltivare un rapporto continuativo, sia per ottemperare alle esigenze di tutela, ritenute essenziali a seguito dell’istruttoria, da cui emergevano le gravi condotte aggressive, patite dalla madre.

I giudici di Appello, sottolineando la possibile ricaduta dei comportamenti violenti endofamiliari sulla psiche e sul benessere generale dei minori, riformavano la decisione, pur tutelando il principio di bigenitorialità (che nel caso di specie consisteva nel non privare la bambina di una figura di attaccamento primario, sì generandole uno stato di turbamento dovuto al cambiamento di asset affettivo improvviso). 


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editor: Fossati Cesare