Separazione. I figli devono conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 17 marzo 2026, n. 6078

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 17 marzo 2026, n. 6078; Pres. Giusti, Rel. Cons. Caprioli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nei provvedimenti previsti dall'art. 337-ter c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell' art. 337-ter c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare, avuto riguardo anche all'età del figlio.


Separazione dei coniugi - Provvedimenti riguardo ai figli - Affidamento dei figli - Interesse del minore; Rif. Leg. Art. 337-ter e sexies c.c.

editor: Ferrandi Francesca