Scelta della scuola in via esclusiva al genitore collocatario nell’interesse della minore. Tribunale di Bari, ord. 17 marzo 2026
Ritenuta irrilevante l’eccezione paterna in ordine alla scelta dell’istituto scolastico per la figlia minore, non sussistendo evidenze concrete di pregiudizi psichici derivabili alla bambina dalla frequenza della stessa classe del figlia del compagno della madre, rilevato che il best interest della minore si realizzi rimettendone la scelta al genitore collocatario per consentire una migliore gestione quotidiana, va autorizzato quest’ultimo, ovvero la madre, a procedere, in via esclusiva, alla scelta dell’istituto scolastico e ad ogni atto che allo scopo si rende necessario.
Rif. Leg. Art. 337-ter c.c.
Scelta dell’istituto scolastico – Pregiudizio psichico – Assenza – Best interest della minore – Genitore collocatario – Autorizzazione in via esclusiva
editor: Fossati Cesare
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