Incontri protetti con il padre violento al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità e la tutela della minore. Cass. sez. I civ., ord. 14 febbraio 2026, n. 3290

La nota a sentenza di Federica Marciano di Scala a questa pagina

Cass. civ., Sez. I, Ord., 14/02/2026, n. 3290 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Qualora, all'esito dell'istruttoria espletata nel corso del procedimento di primo grado, siano state provate le condotte aggressive poste in essere dal padre ai danni della madre, consistite anche in violenze fisiche, e, attesi gli accertamenti in corso e le ulteriori indagini anche di carattere psicodiagnostico, sia stato ritenuto opportuno disporre gli incontri tra il padre e la figlia, di appena tre anni, in forma protetta presso i servizi sociali territorialmente competenti con cadenza bisettimanale, al fine di, da un lato, preservare il legame con il padre, e, dall'altro, di evitare turbamenti per la minore, il ponderato criterio di proporzionalità applicato - in via temporanea - per consentire "il necessario monitoraggio degli esperti operatori deputati a comprendere la qualità della relazione e le modalità comunicative paterne”, non viola il principio di bigenitorialità.

Non è pertinente, nella fattispecie, il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n.55 del 2025, che segna il superamento dell'automatismo nell'applicazione della pena accessoria della sospensione del genitore dalla responsabilità genitoriale, in quanto nel presente caso non è in discussione l’applicazione di una pena accessoria, ma la migliore regolamentazione del diritto di frequentazione paterna nel superiore interesse della minore.

Rif. Leg. Artt. 337-ter, 337-quater c.c.; Art. 473-bis.70 c.p.c.

Ordini di protezione – Violenza assistita - Incontri protetti – Interesse del minore – Bigenitorialità

editor: Fossati Cesare