Sanatoria ex tunc del difetto di autorizzazione dell’amministratore di sostegno e rimessione in termini per causa non imputabile - Cass. Civ., Sez. II, ord. 6 marzo 2026 n. 5032

Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 6 marzo 2026 n. 5032 – Pres. Tedesco, Cons. Rel. Picaro per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di amministrazione di sostegno, il difetto dell’autorizzazione del giudice tutelare all’esercizio di un’azione giudiziaria qualificabile come atto di straordinaria amministrazione è sanabile con efficacia retroattiva anche in grado di appello, mediante la produzione dell’autorizzazione successivamente rilasciata, ove la parte dimostri che la mancata tempestiva produzione sia dipesa da causa non imputabile e sussistano i presupposti per la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., la cui istanza può risultare anche implicitamente dalla produzione del documento appena disponibile.

Nel caso concreto, la tardiva produzione dell’autorizzazione è stata ritenuta giustificata da una causa non imputabile alla parte, individuata nell’inerzia del giudice tutelare, che aveva rilasciato l’autorizzazione solo in pendenza del giudizio di appello, nonostante le tempestive istanze e i solleciti dell’amministratrice di sostegno. La produzione del provvedimento autorizzativo con la comparsa conclusionale è stata qualificata come implicita istanza di rimessione in termini, idonea a determinare la sanatoria retroattiva del difetto di legittimazione processuale.
Restando assorbito il ricorso incidentale relativo alla necessità stessa dell’autorizzazione, la Corte ha così ribadito il principio secondo cui il difetto di autorizzazione dell’amministratore di sostegno attiene alla regolare instaurazione del rapporto processuale ed è sanabile, in assenza di giudicato, quando ricorrano i presupposti sostanziali e temporali della rimessione in termini.
 
Successione – Amministratore di sostegno - Testamenti olografi – Validità – Rimessione in termini - Rif. Leg. artt. 411 e 374, n. 5, cod. civ.; artt. 153, 184, 360, comma primo, nn. 3) e 4) cod. proc. civ.

 

editor: Cianciolo Valeria