Ricorso per cassazione: onere di specificità delle censure sulla CTU, divieto di questioni nuove e limiti al sindacato di legittimità tra divisione ereditaria, valutazione delle prove e regolazione delle spese - Cass. Civ., Sez. II, ord. 6 marzo 2026 n. 5027

Martedì, 10 Marzo 2026
Giurisprudenza | Processo civile | Legittimità | Successioni
Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 6 marzo 2026 n. 5027 – Pres. Tedesco, Cons. Rel. Picaro per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

 
È inammissibile la censura che denunci l’erroneità della consulenza tecnica d’ufficio in modo generico o contraddittorio, senza individuare specificamente l’elaborato contestato né le parti ritenute errate, specie quando la parte abbia prestato acquiescenza agli esiti della CTU o non abbia formulato tempestive e puntuali osservazioni nel giudizio di merito.
Nel giudizio di cassazione è inammissibile la prospettazione di una questione nuova, quale la qualificazione di un atto come negozio mixtum cum donatione, ove essa non risulti trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente non indichi specificamente dove e quando la questione sia stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio.
La censura relativa alla formazione di un’unica massa ereditaria anziché di masse distinte richiede una specifica deduzione di violazione delle norme che regolano la divisione; in difetto, è inammissibile la doglianza che si limiti a lamentare l’assenza di assegnazioni provenienti da una delle successioni, a fronte dell’accettazione della porzione attribuita.
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la censura che, sotto l’apparente deduzione di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, miri in realtà a una nuova valutazione delle risultanze probatorie o a una diversa ricostruzione dei fatti, attività riservata al giudice di merito. 
La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legalmente previsto, e non quando si contesti il prudente apprezzamento delle prove. 
In presenza di soccombenza reciproca, la regolazione delle spese processuali e l’eventuale compensazione, totale o parziale, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione nei soli limiti del divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa. 
È altresì inammissibile il ricorso che riproponga, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, le medesime doglianze già disattese in appello, ovvero che cumuli in modo eterogeneo e generico vizi di violazione di legge e vizi motivazionali.
 
Successione - Accertamento della simulazione di atti di trasferimento immobiliare - Divisione ereditaria e formazione delle masse - Ricorso per cassazione – Novità delle questioni in cassazione - Contestazione della CTU e onere di specificità - Spese di lite - Rif. Leg. artt. 782, 1176, 1336, 1350, 1362, 1363, 2236, 2043 cod. civ.; artt. 91, 92, 116, 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; artt. 24 e 111 Cost.

editor: Cianciolo Valeria